Rinvenuto ordigno bellico nel comune di Castelnuovo Berardenga
Rinvenuto ordigno bellico in località Balze di Caspreno, nel comune di Castelnuovo Berardenga.
Rinvenuto ordigno bellico in località Balze di Caspreno, nel comune di Castelnuovo Berardenga.
Con una sentenza a dir poco “storica”, pronunciata dalla seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana il 7 febbraio 2018, si è finalmente fatto chiarezza sulle norme relative alle competenze dei Sindaci in materia di caccia, con particolare riferimento alla possibilità di istituire divieti di caccia mediante ordinanze.
Come più volte sostenuto dalla Federcaccia, le competenze in materia di caccia, dopo l’abrogazione delle Province, appartengono esclusivamente alle Amministrazioni regionali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 della Legge Regionale Toscana i Sindaci hanno un potere “residuale” e limitato, legato ad esigenze straordinarie e di breve durata, con il precipuo scopo di tutelare l’incolumità pubblica mediante l’emanazione di atti amministrativi che istituiscano delle “temporanee” e circoscritte zone di divieto di caccia.
Sono infatti la legge nazionale (Legge n. 157/1992 – cd. legge quadro) e le relative leggi regionali di attuazione che regolano l’attività venatoria su tutto il territorio nazionale.
Questi sono stati i motivi per cui la Federcaccia di Pisa, mediante la preziosa e impeccabile difesa tecnica dell’Avv. Francesco Bertini del Foro di Firenze, è dovuta ricorrere al TAR Toscana per tutelare i cacciatori da un moltiplicarsi di ordinanze sindacali istitutive di divieti di caccia, addirittura per l’intera stagione venatoria, emanate da molti Comuni della Provincia, sottraendo – in maniera non consentita – zone storicamente e legittimamente adibite all’attività venatoria.
L’ordinanza sindacale oggetto del ricorso al TAR Toscana, il quale, giova ribadirlo, ha pronunciato una sentenza esemplare, oltre che fornire una interpretazione autentica della normativa, è stata quella emanata a più riprese in questi ultimi tre anni dal Sindaco di Ponsacco, che ha diramato un divieto di caccia su quasi tutto il territorio comunale, peraltro suffragato da motivazioni non contingenti.
La Federcaccia ha cercato in più occasioni di dialogare con l’Amministrazione Comunale al fine di trovare delle soluzioni condivise: sono state presentate delle proposte di mediazione che purtroppo non hanno portato a nessun accordo. L’Amministrazione Comunale di Ponsacco, anche nel 2017, ha evitato qualsiasi concertazione al riguardo.
La sentenza del TAR Toscana rende finalmente giustizia ai tanti cacciatori della Valdera, vessati da queste inopportune decisioni.
La storia e la cultura della Federcaccia è sempre stata quella di una grande Associazione, disponibile al dialogo e al confronto. Si è sempre dimostrato senso responsabilità ed equilibrio, anche davanti alle arroganze e alle prepotenze dei “movimenti anticaccia”.
La Federcaccia ha sempre dialogato con tutte le Istituzioni, a prescindere dal loro colore politico: “questo atteggiamento è un’imprescindibile prerogativa per l’attività di gestione della caccia” – afferma il Presidente della Federcaccia di Pisa Marco Salvadori – “ma deve essere allo stesso tempo chiaro a tutti che, essendo la più grande forza sindacale dei cacciatori, non possiamo venir meno alle giuste aspettative delle categoria che orgogliosamente rappresentiamo. Vogliamo che i nostri diritti siano rispettati da tutti”.
Un ringraziamento particolare va all’Avv. Francesco Bertini e Claudia Manfriani, che hanno garantito egregiamente la difesa tecnica che ha consentito di raggiungere un giusto traguardo.
Fonte: FIDC Pisa
Si comunica che il Comitato di Gestione dell’ATC 3 Siena Nord è convocato per il giorno 29.03.2018 alle ore 11,30 presso la sede dell’ATC in Via Massetana Romana 34 a Siena la seduta osserverà il seguente ODG: 1) Approvazione verbale seduta precedente; 2) Comunicazioni del Presidente; 3) Liquidazione fatture; 4) Aggiudicazione bandi – presa d’atto;…
Si ricorda che gli eventuali recuperi vanno effettuati in battuta e che il selecontrollore che svolge i censimenti fuori dal proprio distretto è tenuto a darne avviso al proprio responsabile e che deve richiedere la ricevuta al responsabile che lo ospita.