STATUTO

 

 

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE – SEDE – DURATA

 

 

Articolo 1

Denominazione, natura, scopi e durata

  1. L’associazione è denominata “Ambito Territoriale di Caccia 3 Siena Nord” in abbreviazione ATC 3 Siena Nord ed è costituita ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. L’ATC 3 Siena Nord è una struttura associativa senza scopo di lucro, regolata con proprio statuto, alla quale sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio di competenza finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Faunistico Venatorio.
  3. L’associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare l’ambiente e la fauna selvatica nel rispetto della normativa vigente, di organizzare l’attività e il prelievo venatorio in armonia con il patrimonio faunistico disponibile nonché di favorire e proteggere lo svolgimento delle attività agricole sul territorio di competenza. Per il raggiungimento dei propri fini l’associazione svolge le attività che le sono attribuite dalla normativa vigente.
  4. L’associazione ha durata illimitata.

 

 

Articolo 2

Sede e territorio di competenza

  1. L’Associazione ha sede in Siena via Leonida Cialfi n. 29.
  2. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
  3. Può costituire sedi secondarie.
  4. Il territorio di competenza comprende i Comuni di: Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, San Gimignano, Siena, Sovicille.

 

 

 

 

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

 

Articolo 3

Organi dell’ATC

 

Sono organi dell’ATC:

  1. a) il Presidente;
  2. b) il Comitato di Gestione (in abbreviazione C.d.G.);
  3. c) il Revisore dei conti.

Articolo 4

Il Presidente

  1. Il Presidente è il legale rappresentante ed agisce in nome e per conto dell’Associazione.
  2. E’ nominato dal Comitato di Gestione nella prima seduta di insediamento ed è scelto fra i suoi componenti.
  3. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente:
  4. a) nomina un segretario con funzioni di verbalizzante delle riunioni;
  5. b) convoca e presiede il C.d.G., coordinandone i lavori;
  6. c) adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal C.d.G.;
  7. d) nei casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del C.d.G. al quale sono sottoposti per la ratifica nella successiva riunione;
  8. e) vigila sull’andamento della gestione e sovrintende all’attività generale dell’ATC, assumendo gli atti di competenza;
  9. f) è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all’associazione; cura l’esecuzione dei deliberati del Comitato di gestione e coordina le attività dell’associazione;
  10. h) rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché negli organismi pubblici e privati cui aderisce, salvo che il C.d.G. non conferisca, caso per caso, specifica delega ad altro componente.
  11. Le dimissioni o l’impedimento permanente del Presidente comportano l’assunzione delle funzioni da parte del Vice Presidente o in sua assenza del membro anagraficamente più anziano del Comitato di gestione che, entro il termine di 60 giorni, convoca il Comitato medesimo per la nomina del nuovo Presidente.

 

Articolo 5

Modalità per la nomina del Presidente

  1. Il Presidente è nominato fra i componenti del Comitato di gestione nel corso della riunione di insediamento, nel rispetto delle seguenti modalità:
  2. a) il componente più anziano di età, fra i nominati dalla Regione in quota istituzionale, presiede la riunione per l’individuazione del Presidente, propone al C.d.G. la nomina di un segretario verbalizzante e dichiara valida la seduta se presenti almeno 6 componenti del C.d.G., pone in votazione il sistema di voto che può avvenire sia in voto palese che segreto;
  3. b) in caso di parità di voti a favore di due o più candidati, le votazioni sono ripetute per ulteriori 2 volte in sessioni da svolgere nei sette giorni successivi. In caso di persistente parità di voti, è nominato Presidente del Comitato di gestione il candidato più anziano di età.

 

Articolo 6

Il Comitato di gestione

  1. Il C.d.G. dopo la nomina del Presidente, provvede alla nomina del Vicepresidente con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.
  2. Il C.d.G. resta in carica per un periodo di cinque anni.
  3. I membri del C.d.G. decadono nei seguenti casi:
  4. a) assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni del C.d.G. o di revoca da parte dell’organizzazione o associazione di riferimento. Non è considerato assente ingiustificato il membro del C.d.G. che comunica formalmente per iscritto la motivazione dell’impossibilità a partecipare. Nel verbale relativo alla seduta si deve dare atto dell’avvenuta comunicazione;
  5. b) condanna per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria.
  6. In caso di decesso, dimissioni o al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di un componente del C.d.G., il Presidente dell’ATC ne da immediato avviso alla competente struttura della Giunta regionale.
  7. I componenti del C.d.G. che subentrano in corso di mandato restano in carica fino alla scadenza del Comitato stesso.
  8. Il C.d.G. decide in ordine all’assunzione ed al licenziamento del personale, nonché all’acquisizione di beni e servizi e al conferimento degli eventuali incarichi di consulenza nei limiti e con le modalità previste dalla l.r. 3/1994, dal relativo regolamento di attuazione e da eventuali linee guida regionali.
  9. Il C.d.G. pubblicizza e promuove l’attività dell’ATC e le sue finalità, garantisce l’informazione delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza attraverso il sito web.
  10. Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 157/1992, dalla l.r. 3/1994 e del relativo regolamento di attuazione, il Comitato di Gestione:
  11. a) delibera in ordine all’accesso dei cacciatori nel proprio ambito nel rispetto della normativa regionale vigente in materia;
  12. b) stabilisce l’entità della quota di iscrizione che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, nei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione, in modo da garantire le risorse necessarie per realizzare le attività programmate nell’anno di competenza;
  13. c) stabilisce l’ammontare del contributo da pagare, entro i limiti fissati dalla Giunta Regionale per la partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree vocate e dei non iscritti all’ATC;
  14. d) stabilisce l’entità del contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per l’esercizio di tali forme di caccia sul proprio territorio. Il contributo deve essere commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione delle colture e di salvaguardia ambientale messe in atto e ai risarcimenti dei danni accertati;
  15. e) promuove, in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi, gli interventi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica e la valutazione della loro reale efficacia in termini di riduzione dei danni;
  16. f) cura le procedure di prevenzione e determina ed eroga i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria nel rispetto dei criteri indicati nel piano faunistico venatorio regionale. Per l’erogazione del contributo sopra indicato a favore del Presidente o dei componenti del Comitato di gestione è necessario il previo parere favorevole del Revisore dei Conti;
  17. g) cura la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale e corrisponde gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli habitat e l’incremento della fauna selvatica;
  18. h) predispone i piani di ripopolamento, gli interventi ambientali ed intraprende azioni per l’incremento del patrimonio faunistico, stipulando anche convenzioni con i proprietari o conduttori dei fondi;
  19. i) propone l’istituzione e la modifica degli istituti faunistici pubblici sul proprio territorio di competenza;
  20. j) collabora con gli enti locali per tutte le azioni legate alla gestione faunistico ambientale del territorio;
  21. k) prevede e coordina forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione dell’ATC mediante interventi di servizio volontario attinenti al perseguimento degli scopi associativi, per i quali possono essere previste forme adeguate di riconoscimento;
  22. l) provvede ad adottare un’adeguata copertura assicurativa per chi presta attività volontaria a favore dell’ATC;
  23. m) mette in atto tutte le prescrizioni e le disposizioni previste dal regolamento regionale per la gestione degli ungulati;
  24. n) può costituire e nominare commissioni composte da membri del comitato stesso, alle quali possono partecipare soggetti esterni dotati di specifiche competenze, per lo svolgimento dei lavori del comitato, propedeutiche alle attività decisionali. I membri di tali commissioni non percepiscono alcun gettone ed hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio per raggiungere la sede dell’ATC;
  25. o) nomina i responsabili dei Distretti;
  26. p) può organizzare, al proprio interno, i lavori istruttori sugli argomenti oggetto di attività – in particolare su organizzazione e affari generali, fauna e istituti Pubblici, ungulati nelle varie forme di caccia, sui danni alle colture, problematiche ambientali;
  27. q) svolge altresì tutti gli altri compiti che la normativa vigente o lo Statuto non attribuiscono ad altri organi e può delegare ai propri componenti l’esecuzione di specifiche attività.

 

Articolo 7

Convocazione e sedute del Comitato di Gestione

  1. Il Presidente convoca il Comitato di Gestione tutte le volte che lo ritiene necessario, comunque almeno una volta ogni due mesi, o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato di gestione.
  2. La convocazione deve contenere sempre l’ordine del giorno della riunione (compresa l’approvazione dei verbali della riunione precedente), la data, l’ora e la sede di svolgimento. La convocazione deve essere inviata, tramite lettera, telegramma, mail o fax, a ciascun componente del Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di convocazioni urgenti il termine è ridotto a 24 ore ed è consentita anche la comunicazione telefonica o con SMS.
  3. Ad ogni inizio seduta è consentito a ciascun componente del Comitato proporre modifiche ed integrazioni all’ordine del giorno della riunione che saranno discusse se accettate dalla maggioranza dei presenti.
  4. La convocazione è anche resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell’ATC almeno cinque giorni prima. In caso di convocazione di urgenza, la pubblicazione sul sito Web verrà effettuata entro le 24 ore precedenti la convocazione.
  5. La seduta del Comitato è valida se sono presenti almeno sei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  6. Le sedute del C.d.G. sono pubbliche, ferma restando la possibilità per il C.d.G. di disporne la riservatezza quando sono trattati argomenti contenenti dati o informazioni soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) o fattispecie relative al contenzioso.
  7. Tutte le sedute e le deliberazioni del C.d.G. devono essere verbalizzate, numerate, archiviate e pubblicate sul sito web dell’ATC entro i trenta giorni successivi.
  8. Non sono consentite le riprese audio, video da parte dei componenti del C.d.G. o del pubblico, salvo se espressamente autorizzate con apposita delibera.
  9. Per comprovate esigenze è consentita la partecipazione al Comitato di Gestione tramite teleconferenza, previa comunicazione agli Uffici dell’ATC con almeno 12 ore di preavviso prima dello svolgimento del Comitato.

 

Articolo 8

Il Revisore dei conti

  1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio della Regione Toscana, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta. I compiti del Revisore sono:
  2. a) verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con il Comitato di gestione, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti;
  3. b) vigila sull’osservanza da parte dell’ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.196);
  4. c) può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni, controlli e richiedere notizie sulle operazioni svolte;
  5. d) può assistere alle riunioni del Comitato di Gestione.

 

Articolo 9

Diritti e doveri dei cacciatori

  1. Tutti i cacciatori iscritti all’ATC hanno diritto a:
  2. a) partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  3. b) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione nel rispetto del Regolamento accesso agli atti.
  4. Tutti i cacciatori iscritti all’ATC sono obbligati:
  5. a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi in applicazione al presente Statuto;
  6. b) a mantenere un comportamento degno e coerente con gli scopi e i valori dell’Associazione, richiamati nel presente Statuto;
  7. c) partecipare, in base alle proprie possibilità, alle attività dell’Associazione.

 

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10

Patrimonio dell’ATC

 

  1. Il patrimonio dell’ATC è costituito:
  2. a) dalle quote versate dai cacciatori iscritti all’ATC;
  3. b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
  4. c) dai contributi, dalle erogazioni, dai lasciti e dalle donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
  5. d) da entrate derivanti dallo svolgimento delle funzioni;
  6. e) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. f) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione.

2.Tutte le entrate sono destinate alla realizzazione delle finalità dell’ATC.

 

Articolo 11

Bilancio d’esercizio

  1. Il comitato di gestione dell’ATC redige e approva il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il rendiconto delle spese dell’ATC.
  2. L’anno finanziario coincide con l’anno solare ed ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
  3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il comitato di gestione dell’ATC trasmette alla Regione il bilancio preventivo dell’anno in corso e il bilancio consuntivo dell’anno precedente e provvede alla pubblicazione sul proprio sito Web.

 

 

 

TITOLO IV

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 12

Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale

  1. In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
  2. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, escludendo qualsiasi rimborso agli iscritti.
  3. In caso di eventuale accorpamento di ATC il patrimonio entrerà a far parte della nuova associazione.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 13

Incompatibilità

  1. Coloro che ricoprono la carica di Presidente o di componente del Comitato di gestione, non possono instaurare con l’ATC, alcun rapporto contrattuale di natura economica connesso con le proprie attività commerciali, industriali o professionali.

Articolo 14

Norme transitorie e finali

  1. Lo Statuto, una volta approvato, è inviato alla Regione e pubblicato sul sito Web dell’ATC.
  2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle leggi che disciplinano la materia.
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