Possono richiedere il contributo per la prevenzione e/o per il risarcimento dei danni alle colture agricole esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA.

Prevenzione danni

L’ATC promuove e finanzia opere di prevenzione dei danni causati da fauna selvatica alle colture agricole.

Ogni azienda agricola che intenda approntare tali opere può richiedere un contributo per l’acquisto del materiale inviando l’apposito modulo all’ATC entro il 31 luglio di ogni anno.

Unitamente al modulo compilato in ogni sua parte l’azienda deve fornire un elenco del materiale che intende acquistare, utilizzando lo specchietto presente nel modulo oppure allegando un preventivo d’acquisto redatto da una ditta fornitrice. E’ anche possibile allegare direttamente le fatture di spesa, se il materiale è già stato acquistato, purchè le fatture siano dell’anno in corso; le fatture devono essere comunque fornite all’ATC entro il 31 dicembre dell’anno in corso unitamenti alla liberatoria per la certificazione del saldo del materiale acquistato.

Per le tipologie di materiali liquidabili o altre informazioni potete scrivere a info@atcsienanord.it o telefonare all’ufficio allo 0577 271898.

Dal PFVP 2012/2015
Non saranno accolte domande per la realizzazione di recinzioni permanenti che possono impedire il passaggio delle specie selvatiche non oggetto dell’intervento di prevenzione o precostituire condizioni idonee alla istituzione di fondi chiusi.
Risarcimento danni da fauna
A partire dal 16 dicembre 2019, le aziende agricole che hanno subito danni alle colture da parte di fauna selvatica devono richiedere la perizia del danno registrandosi sul portale ZeroGis ed inserendo i dati relativi alla richiesta di accertamento. Per istruzioni sull’utilizzo del portale clicca QUI
NB:
Per le aziende vitivinicole è obbligatorio fornire la denuncia delle uve entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
Le aziende BIO devono fornire relativa certificazione entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
Dal PFVP 2012/2015
Qualora l’imprenditore agricolo abbia subito un danno alle proprie colture, pur avendo adottato le eventuali misure di prevenzione dei danni, è previsto il risarcimento del danno a carico del soggetto competente.
Sono oggetto di risarcimento esclusivamente le produzioni agricole in campo e le opere approntate su terreni agricoli.
Per quanto riguarda le produzioni agricole, sono ammesse a contributo per il risarcimento:
1) colture erbacee;
2) colture arboree;
3) rimboschimenti fino a tre anni dall’impianto;
4) boschi cedui nei tre a nni successivi al taglio;
5) colture vivaistiche.
Sono considerate opere approntate sui terreni agricoli quelle funzionali all’esercizio dell’attività agricola stessa, in particolare:
1) le serre e le serre/tunnel;
2) opere realizzate a sostegno de i filari nelle colture arboree;
3) opere per la regimazione delle acque.
Non sono comunque ammessi a risarcimento, se condo queste modalità procedurali, i danni che si sono verificati:
1) nei fondi chiusi o nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell’articolo 25 della LR 3/1994,
2) nei fondi comunque recintati in modo da impe dire il libero passaggio di animali o persone,
3) su superfici interessate da istituti o aziende private che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l’attività venatoria.
Non sono inoltre ammessi a risarcimento:
1) i danni richiesti non in tempo utile per la verifica in campo del danno da parte dei tecnici incaricati;
2) i danni alle colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse;
3) i danni alle colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento;
4) i danni richiesti oltre il normale periodo di maturazione e il normale periodo di raccolta, in relazione all’annata, all’area geografica e alla tipicità della produzione;
5) gli impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria;
6) i danni provocati da piccioni di città o da altri animali domestici;
7) i danni alle colture spontanee ottenute in assenza di operazioni agronomiche;
8) i danni di importo complessivo inferiore a Euro 100.